News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1256
Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile (1).

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura,...

Note:
(1)

Si vedano: perimento della cosa legata (art. 673); perimento delle mandrie o dei greggi (art. 994); impossibilità della prestazione a carico del creditore (art. 1207); responsabilità del debitore (art. 1218); effetti della mora per il debitore (art. 1221); smarrimento di cosa determinata (art. 1257); impossibilità parziale della prestazione (art.1258 ss.); impossibilità di una delle prestazioni (art. 1288); impossibilità colposa di una delle prestazioni (art. 1289); impossibilità sopravvenuta (art. 1463 ss.); perdita e deterioramento della cosa locata (art. 1588); perdita non imputabile della detenzione della cosa (art. 1780); impossibilità o notevole difficoltà di restituzione della cosa (art. 1818); restituzione di cosa determinata (art. 2037); perimento del bestiame (art. 2175).

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?