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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1274
Insolvenza del nuovo debitore

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva (1268).

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