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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 309
Poteri processuali del comandante

Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione.

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