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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 367
Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave

L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al...

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