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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 7
Competenza del giudice di pace

(1)

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili (812 c.c.) di valore non superiore a...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 17 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1° maggio 1995.

(2)

La parola: «cinquemila» è stata così sostituita dalla attuale: «diecimila» dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), punto a), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, l'attuale valore è sostituito con il seguente: «trentamila». Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(3)

Le originarie parole: «lire cinque milioni» sono state così sostituite dall'art. 45, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(4)

La parola: «ventimila» è stata così sostituita dalla attuale: «venticinquemila» dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), punto b), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, l'attuale valore è sostituito con il seguente: «cinquantamila». Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(5)

Le originarie parole: «lire trenta milioni» sono state così sostituite dall'art. 45, comma 1, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(6)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534. In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l'art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(7)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534. In materia di competenza del giudice di pace nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, si veda l'art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(8)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(9)

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), punto c), n. 1), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo numero è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;». Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(10)

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), punto c), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo numero è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71 quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;». Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(11)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(12)

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), punto c), n. 3), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il numero 3 bis sono aggiunti i seguenti:

«3 ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

3 quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

3 quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

3 sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

3 septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

3 octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

3 novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

3 decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

3 undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile.»;

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(13)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(14)

Si veda l'art. 22 bis della L. 24 novembre 1981, n. 689, di cui si riporta il testo:

«22 bis . (Competenza per il giudizio di opposizione). Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

«L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) urbanistica ed edilizia;

d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

f) di società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria;

g bis) antiriciclaggio.

«L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

«Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge».

(15)

Questo numero è stato abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella L. 20 dicembre 1995, n. 534.

(16)

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), n. 1), punto d), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Il giudice di pace è altresì competente, purchè il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

3) per le cause in materia di accessione;

4) per le cause in materia di superficie.

Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3 ter) a 3 undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo.».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(17)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere da 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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