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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 39
Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 45, comma 3, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(2)

L'originaria parola: «sentenza» è stata così sostituita dall'art. 45, comma 3, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(3)

Le parole: «ovvero dal deposito del ricorso» sono state aggiunte dall'art. 45, comma 3, lett. c), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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