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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 769
Istanza

L'inventario (760, 762, 764, ...

Note:
(1)

La parola: «pretore» è stata sostituita dalla parola: «tribunale» dall'art. 106 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è stata così sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(2)

Le parole: «della pretura» e «la pretura» sono state sostituite dalle parole: «del tribunale» e «il tribunale» dall'art. 110 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

A norma dell'art. 27, comma 1, lett. c), n. 4), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «tribunale» è stata così sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(3)

Le parole: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» sono state aggiunte dall'art. 3, comma 8, lett. p), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b bis), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 10.

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