News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 791 bis
Divisione a domanda congiunta

(1)

1. Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 76 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98.

(2)

Le parole: «Libro quarto, Titolo I, Capo III bis» sono state così sostituite dalle attuali: «libro secondo, titolo I, capo III quater» dall'art. 3, comma 8, lett. s), n. 1), punto 1.1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702 ter» sono state così sostituite dalle attuali: «di cui al primo comma dell'articolo 281 duodecies» dall'art. 3, comma 8, lett. s), n. 1), punto 1.2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 8, lett. s), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?