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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 34
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa

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Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 122 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(3)

Si veda l'art. 71, terzo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in tema di violazione delle norme di legge in materia d'adozione.

(4)

La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 55 del 22 aprile 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla.

(6)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti.

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