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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 63
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati (66 ss.), l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole (...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 5 della L. 31 luglio 1984, n. 400, recante norme in tema di competenza penale.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 27 maggio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».

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