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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 612 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

(1) (2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 10 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(2)

A norma dell'art. 85, comma 2 ter, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 5 bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, per i delitti previsti da questo articolo, commessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 24 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2 ter, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L.vo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

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