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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 614
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Violazione di domicilio

(1)

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce...

Note:
(1)

L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato, nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(2)

Le parole: «fino a tre anni» sono state sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni» dall'art. 3, comma 24, della L. 15 luglio 2009, n. 94, e da ultimo così sostituite dalle attuali: «da uno a quattro anni» dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo previgente:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).».

(4)

Le parole: «da uno a cinque anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da due a sei anni» dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Si riporta il testo previgente:

«La pena è da due a sei anni , e si procede d'ufficio (50 c.p.p.), se il fatto è commesso con violenza sulle cose (392), o alle persone (581, 582), ovvero se il colpevole è palesemente armato.».

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 24 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2 ter, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612 bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L.vo n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612 bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

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