
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti. Il valore dei buoni, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).
Nella circolare in oggetto, l'Agenzia chiarisce che il buono carburante beneficia dell'esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee). Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia (euro 200), analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell'intero valore del buono carburante. Viene chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.
Da ultimo, l'Agenzia si esprime a favore dell'integrale deducibilità del buono dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
L'