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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1916
Diritto di surrogazione dell'assicuratore

(1) (2)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 356 del 18 luglio 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico.

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 91 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 117 del 21 maggio 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato.

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