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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1984
Liberazione del debitore

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

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