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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 293
Sostituzione del comandante in corso di navigazione

In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico; e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla...

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