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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 297
Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.

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