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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 294
Assunzione di comandante straniero all'estero

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire.

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