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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 515
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (...

Note:
(1)

Si veda l'art. 4, del D.L. 17 gennaio 1977, n. 3 (contenente modificazioni alla L. 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate, convertito con modificazioni nella L. 18 marzo 1977, n. 63), di cui si riporta il testo:

«Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 516 a € 25.822.

«Durante il procedimento penale può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione amministrativa alla vendita. In tutti i casi in cui è disposta tale sospensione, il provvedimento è comunicato dal sindaco all'autorità giudiziaria; questa, ove nel corso dell'istruttoria accerti che sono venuti a mancare i motivi della sospensione, ne dà notizia al sindaco il quale dispone la revoca della sospensione stessa sempreché essa non sia stata disposta per altra causa.

«La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione».

(2)

La multa originaria fino a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

La multa originaria non inferiore a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3, della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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