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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 575
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omicidio

(1) (2)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene per il reato, commesso o tentato, di omicidio volontario nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

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