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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 600 octies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio

(1) (2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni sedici ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2)

La precedente rubrica: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio» è stata così, da ultimo, sostituita dall'attuale dall'art. 16, comma 1, lett. c), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(3)

La parola: «quattordici» è stata così sostituita dall'attuale: «sedici» dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(4)

Le parole: «fino a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da uno a cinque anni» dall'art. 16, comma 1, lett. a), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

(5)

Questo comma, aggiunto dall'art. 21 quinquies, comma 1, lett. a), del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito, senza modificazioni, nella L. 9 giugno 2025, n. 80.

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