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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1035
Attraversamento di acquedotti

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi (...

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