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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1045
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui

I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per...

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