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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1052
Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.

Il passaggio può essere concesso dall'autorità...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 167 del 10 maggio 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap — degli edifici destinati ad uso abitativo.

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