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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 1056
Passaggio di condutture elettriche

Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia (1).

Note:
(1)

Si vedano: gli artt. 119 ss. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici; L. 13 dicembre 1964, n. 1341, norme per la disciplina delle costruzioni e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne; L. 28 giugno 1986, n. 339, nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche esterne.

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