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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 817
Imbarco di merci vietate o pericolose

Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'articolo 194.

...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96. A norma dell'art. 20, comma 3, dello stesso provvedimento, tale disposizione entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

D.L.vo , n. 96. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo n. 96/2005 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005).

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