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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 834
Matrimonio e unione civile in imminente pericolo di vita

(1) (2)

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di...

Note:
(1)

Questo articolo è stato dapprima abrogato dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96, a decorrere da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005). Successivamente è stato ripristinato nell'attuale formulazione dall'

D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
art. 13, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2006, n. 151. Tale disposizione entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 88 del 14 aprile 2006).

(2)

Le parole: «e unione civile» sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 5.

(3)

Le parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70 decies del medesimo decreto.» sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 5.

(4)

Le parole: «e di costituzione dell'unione civile» sono state inserite dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 5.

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