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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 820
Uso del paracadute

(1)

Salvo autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione l'uso del paracadute è consentito solo in caso di necessità.

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 12, comma 7, del D.L.vo 9 maggio 2005, n. 96. A norma dell'art. 20, comma 3, dello stesso provvedimento, tale disposizione entra in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

D.L.vo , n. 96. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L.vo n. 96/2005 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 131 dell'8 giugno 2005).

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