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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 878
Responsabilità dell'esercente

L'esercente è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.

Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di...

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