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Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2
Maggiore età. Capacità di agire

(1)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 8 marzo 1975, n. 39, in vigore dal 10 marzo 1975, attribuzione della maggiore età.

(2)

Un'età diversa è stabilita per il matrimonio (art. 84) e le convenzioni matrimoniali (artt. 90, 165); il riconoscimento e la legittimazione dei figli nati fuori del matrimonio (artt. 250, 264); l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (art. 273); l'adozione (art. 291); la scelta del tutore (art. 348); i provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione del minore (art. 371); l'emancipazione di diritto (art. 390); la donazione (art. 774); la capacità del rappresentante (art. 1389); il diritto di autore (art. 2580; art. 108, L. 22 aprile 1941, n. 633); l'istanza di nomina del curatore speciale (art. 79 c.p.c.).

L'incapacità delle parti determina l'annullabilità del contratto (artt. 1425, 1426).

(3)

Si veda la L. 17 ottobre 1967, n. 977, tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

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