News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 45
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto

(1)

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 45 primo comma, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.

(3)

Si veda la L. 1° dicembre 1970, n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?