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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 26
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore (28).

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