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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 40
Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente (1292 ss.) della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

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