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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 53
Godimento dei beni

Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite (55, ...

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