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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 83
Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio (1).

Note:
(1)

Si vedano gli artt. 7 ss., L. 24 giugno 1929, n. 1159, norme sul matrimonio degli acattolici, R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, norme di attuazione della legge precedente; L. 11 agosto 1984, n. 449, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese; L. 22 novembre 1988, n. 516 e successive modifiche, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; L. 22 novembre 1988, n. 517, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; L. 8 marzo 1989, n. 101 e successive modifiche, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; L. 12 aprile 1995, n. 116, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia; L. 29 novembre 1995, n. 520, norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

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