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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 404
Ritardo della partenza

Se la partenza è ritardata, il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo di passaggio.

Se trattasi di viaggi di durata inferiore alle ventiquattro ore, dopo dodici ore di ritardo il...

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