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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 423
Limite del risarcimento

(1)

Il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 16 aprile 1954, n. 202, citata.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 26 maggio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti.

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