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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 451
Sostituibilità della nave

Se il trasporto ha per oggetto cose determinate, il vettore, in mancanza di espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto senza ritardo.

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