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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 430
Impedimento all'arrivo

Se l'approdo è impedito o soverchiamente ritardato per causa di forza maggiore, il comandante, se non ha ricevuto ordini o se gli ordini ricevuti sono ineseguibili, deve provvedere nel modo migliore per l'interesse della nave e del carico, approdando in altro porto vicino o ritornando al porto di...

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