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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 487
Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato l'intero risarcimento si prescrive...

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