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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 420
Forma del contratto

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

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