News
Explora
Rubriche
Libreria
CCNL
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 419
Trasporti di cose

Il trasporto di cose può avere per oggetto un carico totale o parziale ovvero cose singole, e può effettuarsi su nave determinata ovvero su nave indeterminata (1).

Note:
(1)

V. artt. 1680-1683 c.c.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?