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Costituzione e codici
Codice della navigazione | 30 mar 1942 | N. 327 | Art. 458
Documenti rilasciati dal vettore all'assunzione del trasporto, alla consegna e all'imbarco delle merci

Assunto il trasporto, il vettore, o in suo luogo il raccomandatario, è tenuto a rilasciare al caricatore un ordinativo d'imbarco per le merci da trasportare, ovvero all'atto della consegna, quando sia stato convenuto, una polizza ricevuto per l'imbarco.

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