
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 57
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91
Le azioni previste dagli articoli
Note:
(1)
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. b), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato sostituito dal seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7, quarto comma, del codice di procedura civile.».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
(2)
Disciolte con D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei relativi patrimoni.