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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 60 ter
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace.

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 27, comma 3, lett. d), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116.

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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