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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 60 bis
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 27, comma 3, lett. d), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116.

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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