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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 64
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'art. 1129 e dal quarto comma dell'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).

(2)

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 1), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «il tribunale» sono state così sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(3)

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(4)

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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