
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dall'undicesimo comma dell'
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L. 11 dicembre 2012, n. 220 (in vigore dal 18 giugno 2013).
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 1), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «il tribunale» sono state così sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. e), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice di pace può essere proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.