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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 57 bis
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

(1)

L'autorizzazione prevista nell'articolo 915, primo comma, del codice è data dal tribunale in composizione monocratica ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 157 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(2)

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. c), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono state così sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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