
Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 57 bis
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91
L'autorizzazione prevista nell'
Note:
(1)
Questo articolo è stato inserito dall'art. 157 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2)
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. c), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono state così sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.