
Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. h), n. 1), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «dal presidente del tribunale» sono state così sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
A norma dell'art. 27, comma 3, lett. h), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».
Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.