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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 79
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

Il sequestratario dell'immobile, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1216 del codice, è nominato, se non vi è giudizio pendente, dal presidente del tribunale ...

Note:
(1)

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. h), n. 1), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «dal presidente del tribunale» sono state così sostituite dalle seguenti: «dal giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

(2)

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. h), n. 2), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Il giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore. Contro tale decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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