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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice civile | 30 mar 1942 | N. 318 | Art. 77
Gazzetta uff. 17/04/1942, n. 91

Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e di titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni...

Note:
(1)

Si vedano: R.D. 2 gennaio 1913, n. 453, T.U. delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse; R.D.L. 23 marzo 1919, n. 1058, regolamento alla legge predetta; L. 6 luglio 1949, n. 466, disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(2)

Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

A norma dell'art. 27, comma 3, lett. g), del D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «pretore» è stata così sostituita dalle seguenti: «giudice di pace».

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto, tali disposizioni entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

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